Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
  • Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Modello 730, vantaggi per il contribuente:

  • il rimborso o l’addebito dell’imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
  • l’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2011;
  • l’apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.

Il Modello 730 permette di dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è più richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il contribuente, che presenta il Modello 730 “Pre-compilato”, non deve alcun corrispettivo al Centro di Assistenza Fiscale, come disciplinato dal punto 3.1 dalla Circolare N. 11/E del 18 marzo 2004. Il CAF effettuerà il controllo della documentazione, ai fini dell’ apposizione del visto di conformità e successivamente invierà la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.