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Sospendere la riscossione
Puoi chiedere la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella o in ogni altro documento notificato da Equitalia quando, ad esempio, hai già pagato l’importo richiesto o sei in possesso di una sentenza che ti ha dato ragione o di uno sgravio dell’ente creditore. La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore.
Rimborsi
Il rimborso spetta al contribuente quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore oppure se ha ottenuto dall'ente lo sgravio successivamente al pagamento. Nel primo caso si parla di rimborso da eccedenza di pagamento, nel secondo di rimborso da eccedenza da sgravio.
Il rimborso da eccedenza di pagamento
Nel caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso superiori a 50 euro, Equitalia provvede a notificare una comunicazione di rimborso. Se entro 3 mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza il bonifico, Equitalia versa tale importo all'ente cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà quindi rivolgersi direttamente all'ente creditore.
Il rimborso da eccedenza da sgravio
Quando l’ente emette un provvedimento di sgravio (annullamento) del debito dopo che il contribuente ha pagato, Equitalia procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare le somme allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico. Alcuni enti, tuttavia, possono prevedere modalità diverse per il rimborso da eccedenza da sgravio.
Annullamento del debito
Se il cittadino ritiene non dovuta la richiesta contenuta nella cartella di pagamento o nell'avviso, non deve rivolgersi a Equitalia, ma chiedere l’annullamento (sgravio) del debito direttamente all'ente creditore indicato sullo stesso documento, presentando domanda di autotutela.
Con la domanda di autotutela il cittadino chiede all'ente creditore di correggere un errore. Anche se non c’è alcun termine per presentare la domanda, è consigliabile agire tempestivamente per evitare che Equitalia attivi le procedure di riscossione. Lo stesso ente, dopo avere effettuato le verifiche, se riscontra che il cittadino ha ragione, adotta un provvedimento di sgravio comunicandolo a Equitalia.
Contestualmente alla domanda di autotutela, per evitare che, in attesa della risposta dell’ente, le procedure di riscossione proseguano, è necessario presentare una richiesta di sospensione.

Lo sgravio può essere:
  • Totale: quando il tributo richiesto viene annullato per intero
  • Parziale: se il tributo richiesto viene annullato solo in parte
Al provvedimento di sgravio segue il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.
Per ottenere lo sgravio è possibile, inoltre, fare ricorso all’autorità giudiziaria competente, secondo le modalità stabilite dalle norme, indicate nel documento da impugnare.
Se l’ente creditore non emette lo sgravio (annullamento), nonostante il provvedimento favorevole da parte del giudice, il cittadino può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Si tratta di un ulteriore ricorso, volto proprio a ottenere che l’ente applichi quanto deciso dal giudice.
Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
Compensazioni con crediti verso la pubblica amministrazione
Il cittadino ha la possibilità di pagare i debiti tributari, previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle utilizzando eventuali crediti commerciali maturati per lavori eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Condizioni
La Legge (DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010) prevede la compensazione tra:
  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
  • debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2012;